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Fondo per il ristoro danni subiti dalle vittime del Terzo Reich. Prorogato il termine per introdurre nuove domande.

In data 30 aprile 2022 il Governo Italiano ha emanato il DECRETO-LEGGE_36_2022 che, all’art. 43, istituisce un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. In totale sono stati stanziati oltre 55 milioni di Euro. In data 29 giugno 2022, il DL è stato convertito in legge con emendamenti (L. n. 79/2022). Avranno diritto a percepire le somme del fondo coloro che sono titolari di un credito contro la Germania accertato con sentenza passata in giudicato (non è possibile accedere al Fondo con una semplice richiesta). Chi è già titolare di un credito accertato con sentenza dovrà comunque aspettare l’emanazione dei decreti applicativi ministeriali che, entro 180 giorni, dovranno definire le modalità di presentazione della istanza al fondo (comma 4, art. 43). Il Parlamento, con legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe, aveva esteso l’originario termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica federale di Germania fino a giugno 2023. Con il Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, per come convertito in legge 27 novembre 2023 n. 170, il termine per proporre nuove domande è stato esteso al 31.12.2023.  In buona sostanza, la normativa prevede che coloro che intendono ottenere un risarcimento devono iniziare la causa entro il termine tassativo del 31 dicembre 2023 e, in caso di sentenza favorevole, potranno poi accedere al Fondo stanziato dal Governo Italiano (senza quindi necessità di promuovere procedure esecutive per il recupero delle somme contro la Germania). Se Lei, intende partecipare alla causa collettiva che i nostri Studi legali stanno preparando sono necessari i seguenti documenti: – copia del documento d’identità e del codice fiscale di chi agisce in giudizio – una breve descrizione, possibilmente in formato word, contenente dati personali del deportato, il luogo e la data della cattura, luogo di deportazione, tipologia del lavoro coatto svolto, nome della fabbrica dove era impiegato e quant’altro possa essere utile – almeno un documento che provi la deportazione in Germania (per esempio foglio di matricola dell’esercito italiano, lettere inviate dal Lager ai parenti in Italia, un Fremdenausweis tedesco o Lagerausweis, tessera di lavoro c.d. “Arbeitsbuch”, certificato della croce rossa internazionale, riconoscimenti militari, etc.) Se vuole far valere il diritto al risarcimento come erede, sono indispensabili, in aggiunta a quelli sopra, i seguenti documenti in copia: –certificato di morte dell’ex deportato –certificati di stato civile rilasciati dal Comune che attestino il grado di parentela con l’ex deportato deceduto (estratto certificato di nascita da cui risultino i genitori oppure estratto dell’atto di matrimonio) –dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese presso il Comune a fini successori in cui si dichiara chi sono gli eredi dell’Ex deportato (figlio/i, moglie, nipote/i o altro) (i moduli vengono generalmente rilasciati dal Comune) –se presenti, testamento, dichiarazione di successione, accettazione dell’eredità Specifichiamo fin da ora che, nel caso di più eredi, un solo erede potrà agire per richiedere l’intera somma del risarcimento che verrà suddivisa successivamente pro quote ereditarie. Per ogni ulteriore chiarimento e per conoscere le spese necessarie per introdurre la domanda giudiziale non esiti a scrivere all’Email dedicata risarcimento@jolau.com La firma della procura e la consegna dei documenti dovranno avvenire il prima possibile per consentire la predisposizione dell’atto di citazione e, al più tardi, entro il 15 dicembre 2023. Ci può contattare ai seguenti indirizzi per concordare un appuntamento per la firma della procura alle liti e la consegna dei documenti. – Studio legale Arria, Via Poma 15 – 46100 Mantova, tel. 0376 368952, E-mail: studiomantova@studiolegalearria.it – Studio legale Lau, Via delle Farine 2 – 50122 Firenze, tel. 055 2398546, E-mail: risarcimento@jolau.com Sarà possibile anche conferire la procura a Roma, presso lo Studio di un nostro collega. Precisiamo che l’accoglimento della domanda di risarcimento e la effettiva liquidazione del risarcimento dipendono in ultimo dal Giudice adito e dalle condizioni di accesso al Fondo per cui, come è insito nella professione dell’avvocato, non assumiamo nessuna garanzia di risultato. Per ogni ulteriore chiarimento non esiti a scrivere all’Email dedicata risarcimento@jolau.com o chiamarci allo 055 2398546.

LA GIUSTIZIA CIVILE ITALIANA NEI CONFRONTI DI STATI ESTERI PER IL RISARCIMENTO DEI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L’UMANITÀ

Le vittime di crimini di guerra o contro l'umanità hanno diritto ad essere risarciti dagli Stati che commettono tali crimini. Nei due ultimi decenni, la questione in Italia ha visto importanti sviluppi, grazie a decisioni della Cassazione (a partire dal caso “Ferrini”) a carico della Repubblica Federale Tedesca, per fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il problema ha una portata generale e riguarda tutti i crimini di guerra e contro l’umanità, ovunque commessi. Si tratta di rendere effettivamente giustizia alle vittime dei tanti conflitti che tuttora devastano aree del pianeta. Non si tratta solo di processi italiani: all’estero giurisprudenza e dottrina sono attente alla questione. Si tratta di un punto cruciale, destinato a crescere d’importanza, in tema di tutela della persona nel diritto internazionale. Nell’ordinamento internazionale i diritti umani sono inderogabili o cedono alla ragion di Stato? Sul tema, è da poco apparso il volume La giustizia civile italiana nei confronti di stati esteri per il risarcimento dei crimini di guerra e contro l’umanità che oltre ad alcuni contributi degli autori offre, riprodotti o accessibili in rete, più di cinquanta documenti: le pronunce rilevanti della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte costituzionale italiana, molte decisioni italiane di legittimità e di merito, provvedimenti di autorità giudiziarie estere e altri materiali di approfondimento. Per l'indice del LIBRO CLICCA QUI

Corte di Giustizia Europea: l’articolo 93, comma 1-bis, del Codice della Strada viola il diritto europeo.

Corte di Giustizia Europea: l’articolo 93, comma 1-bis, del Codice della Strada viola il diritto europeo. Causa: C‑274/20 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo. Si ricorda che l’articolo 93, comma 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada (supplemento ordinario alla GURI n. 114 del 18 maggio 1992), prevede quanto segue: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero». Per la violazione dell’articolo 93, comma 1‑bis, il codice prevede una sanzione amministrativa di importo compreso tra EUR 712 e EUR 2848 oltre all’immediato sequestro del veicolo. La norma, prevede come unica eccezione al divieto, che il veicolo con targa estera sia concesso in leasing o  in  locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro  Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo  che  non ha stabilito in Italia una sede secondaria o  altra  sede  effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato  a  un  soggetto residente  in  Italia  e  legato  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di collaborazione con un'impresa costituita in  un  altro  Stato  membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra  sede  effettiva, nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice   doganale comunitario. Per dimostrare tali circostanze il conducente deve avere a bordo del veicolo un  documento, sottoscritto  dall'intestatario  e  recante  data  certa,  dal  quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In mancanza  di  tale  documento,  la  disponibilita'  del  veicolo   si considera in capo al conducente che quindi è sanzionato. Grazie a questa norma lo Stato  ha incassato ingenti somme da ignari automobilisti. Le vittime di questa legge ingiusta dovrebbero avere diritto a un risarcimento pagato dallo Stato che includa sia la sanzione amministrativa ingiustamente pagata che i danni subiti a causa del sequestro del veicolo (fermo amministrativo). Si riporta la sentenza del 16 dicembre 2021 della Corte di Giustizia Europea che si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Giudice di Pace di Massa  : Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale, la quale vieta a chiunque risieda da più di 60 giorni in uno Stato membro di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona a cui tale veicolo è intestato.   A tal riguardo, occorre ricordare che, sebbene formalmente le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertano sull’interpretazione degli articoli 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che il giudice vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare dette questioni (v., in particolare, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).   Infatti, la Corte ha già avuto modo di statuire, con riferimento a un prestito convenuto tra cittadini residenti di Stati membri diversi, che il prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE (sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).   Giacché è applicabile l’articolo 63 TFUE, che prevede specifici divieti di discriminazione, non va quindi applicato l’articolo 18 TFUE (sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 24).   Oltre a ciò, gli articoli da 49 a 55 TFUE, che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento, non sono pertinenti nell’ambito della controversia principale dal momento che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale controversia non riguarda né l’accesso ad attività autonome né il loro esercizio.   Parimenti, poiché il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcun elemento che consenta di stabilire un nesso tra la situazione di cui trattasi nel procedimento principale e l’esercizio della libertà di prestazione dei servizi prevista agli articoli da 56 a 62 TFUE, neppure l’interpretazione di questi ultimi risulta rilevante ai fini della soluzione di detta controversia.   Inoltre, l’ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di stabilire un nesso tra tale situazione e l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori, prevista all’articolo 45 TFUE.   Infine, dato che l’articolo 26 TFUE prevede che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne nel quale, in particolare, è assicurata la libera circolazione dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati e che è applicabile l’articolo 63 TFUE, il primo articolo non si applica.   Infatti, poiché la controversia di cui al procedimento principale riguarda il prestito di un autoveicolo da parte di un residente di uno Stato membro a un residente di un altro Stato membro, occorre esaminare le questioni sollevate anzitutto alla luce dell’articolo 63 TFUE e poi, se del caso, alla luce dell’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 25).   Di conseguenza, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre riformulare le questioni sollevate e considerare che, con tali questioni, tale giudice chiede, in sostanza, se gli articoli 21 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualunque sia la persona alla quale il veicolo è intestato. Sull’esistenza di una restrizione Costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE le misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri (v., in particolare, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).   Ai sensi dell’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada, è vietato a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero.   Di conseguenza, una persona residente in Italia da più di 60 giorni, come GN, che disponga di un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro e che intenda circolare con quest’ultimo in Italia, è tenuta a farlo immatricolare in quest’ultimo Stato membro il che, come rilevato dal giudice del rinvio, comporta il pagamento di spese e tasse nonché l’espletamento di formalità amministrative complesse.   Orbene, poiché l’elemento essenziale di un prestito d’uso consiste nella facoltà di utilizzare la cosa prestata, va detto che, imponendo alle persone residenti in Italia da più di 60 giorni il pagamento di un’imposta in occasione dell’utilizzo sulla rete stradale italiana di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche se quest’ultimo è stato prestato a titolo gratuito dal residente di un altro Stato membro, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale finisce per assoggettare a imposizione i comodati d’uso transfrontaliero a titolo gratuito dei veicoli a motore (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 39). I comodati d’uso a titolo gratuito di un veicolo immatricolato in Italia non sono invece soggetti a tale imposta.   Pertanto, una siffatta differenza di trattamento, a seconda dello Stato in cui è immatricolato il veicolo concesso in comodato, è tale da dissuadere i residenti italiani dall’accettare il prestito offerto loro da residenti in un altro Stato membro di un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato [v., in tal senso, ordinanza del 10 settembre 2020, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato), da C‑41/20 a C‑43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].   Di conseguenza, la normativa nazionale menzionata al punto 24 della presente sentenza, in quanto idonea a dissuadere i residenti italiani dal contrarre prestiti in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punti 40 e 41). Sulla giustificazione della restrizione Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con detto Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un’ipotesi del genere occorre, inoltre, che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo [v., in particolare, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 31, e ordinanza del 23 settembre 2021, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo di una società senza personalità giuridica), C‑23/21, non pubblicata, EU:C:2021:770, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)].   Il governo italiano afferma, in sostanza, che l’obiettivo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale è quello di evitare che, mediante l’utilizzo abituale nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, soggetti residenti e che lavorano in Italia possano commettere illeciti, quali il mancato pagamento delle tasse, delle imposte e dei pedaggi, possano eludere sanzioni o fruire di premi assicurativi più vantaggiosi, ma anche che l’identificazione degli effettivi conducenti di tali veicoli sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.   A questo proposito occorre ricordare che, per quanto riguarda in particolare gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale in materia di tassa d’immatricolazione e di tassa sugli autoveicoli, la Corte ha già avuto modo di affermare che uno Stato membro può assoggettare ad un’imposta di immatricolazione un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).   Per contro, se tali condizioni non sono soddisfatte, il collegamento con uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione (sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).   Spetta al giudice del rinvio valutare la durata dei comodati di cui al procedimento principale e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito (sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 49).   Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di prevenire gli abusi, si evince dalla giurisprudenza della Corte che, se è vero che i cittadini non possono abusare o invocare in modo fraudolento il diritto dell’Unione, non si può basare una presunzione generale di abuso sul fatto che una persona residente in Italia utilizzi, nel territorio di tale Stato membro, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro che gli è stato prestato a titolo gratuito da una persona residente in tale altro Stato membro [ordinanza del 10 settembre 2020, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato), da C‑41/20 a C‑43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].   Quanto alla giustificazione relativa al requisito dell’efficacia dei controlli stradali, richiamata dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, occorre rilevare che non risulta per quali ragioni l’identificazione degli effettivi conducenti dei veicoli immatricolati all’estero sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.   Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel fatto che il conducente interessato non usufruisca di premi assicurativi più vantaggiosi, addotto da tale governo, non risulta né dall’ordinanza di rinvio né...

Sul contrasto tra il nuovo art. 93, comma, 1 bis, Codice della Strada e le norme europee e internazionali vigenti – Aggiornamenti

Quasi un anno fa avevamo pubblicato questo contributo per evidenziare in modo circostanziato le criticità del riformato art. 93, co. 1-bis e ter del Codice della Strada. Il legislatore, pur mettendo mano ai decreti sicurezza, ha omesso di risolvere i problemi riscontrati che si erano segnalati da più parti. Qualcosa però si sta muovendo: grazie a un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Europea operato da un Giudice di Pace volenteroso forse possiamo sperare in un intervento in tempi relativamente brevi della Corte Europea. Altri Giudici hanno preferito la strada più breve ritenendo di poter disapplicare l’art. 93 comma 1 bis del Codice della Strada (Sentenza 31.08.2020 Tribunale di Roma). Purtroppo, fino ad oggi, nessun Giudice sembra aver affrontato il contrasto tra l’art. 93 comma 1 bis e la direttiva n. CEE 83/182, un nodo che si auspica possa presto venire al pettine. Abbiamo segnalato il contrasto con una denuncia alla Commissione Europea che potrebbe sfruttare la pendenza della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia per intervenire e far valere anche tale contrasto con l’ordinamento europeo. Nell’attesa che la Corte di Giustizia confermi l’illegittimità delle sanzioni emesse sulla base dell’art. 93 comma 1 bis e ter del Codice della Strada potete segnalarci le circostanze in cui siete stati sanzionati in base alla nuova norma del Codice della Strada all’indirizzo risarcimento@jolau.com . Infatti, per una serie di casi, una volta che la Corte Europea si sarà pronunciata, sarà possibile valutare un’azione giudiziaria di risarcimento contro la Repubblica Italiana per le sanzioni illegittime emesse.

IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI LAVORATORI FORZATI ITALIANI DEPORTATI IN GERMANIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Per maggiori informazioni sul Fondo di ristoro vedasi questo articolo o SCRIVICI qui Con la riunificazione tedesca è emersa la questione di come la Germania Federale, successore legale del Deutsche Reich, avrebbe dovuto risarcire i danni derivanti dai crimini commessi durante la seconda guerra mondiale contro la popolazione e gli ex deportati, civili e militari. Nel 2000 il Governo tedesco ha istituito un fondo per il risarcimento degli ex deportati durante la seconda guerra mondiale promettendo un modesto importo, tra 2500 – 7500 € ad ogni sopravvissuto soprattutto a quelli provenienti dalla Russia e dalla Polonia. Le domande di risarcimento italiane, invece, sono state quasi tutte respinte con il pretesto – tra l’altro illecito - che al tempo fosse legittimo deportare i prigionieri di guerra italiani e costringerli a lavorare. Le domande giudiziali presentate da singoli cittadini italiani innanzi ai giudici tedeschi sono state sempre dichiarate inammissibili, con argomenti giuridici in contrasto col diritto internazionale e non è stato neanche possibile domandare giustizia alle giurisdizioni internazionali, poiché esse non possono essere adite dai singoli, se non tramite i loro Stati di appartenenza. Assistito dall’avv.to Lau, il Sig. Ferrini, ex deportato, mai risarcito per le sofferenze patite, ha citato nel 1998 la Repubblica Federale Tedesca davanti al Tribunale di Arezzo che si era difesa adducendo la propria immunità giurisdizionale e eccependo l’incompetenza giurisdizionale del giudice italiano. Dopo 2 gradi di giudizio, la domanda del Ferrini è stata ammessa con la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5044/2004. È stata la prima volta che un Giudice nazionale ha ammesso una domanda civile volta a ottenere un risarcimento dei danni provocati a un singolo da uno Stato durante la seconda guerra mondiale. Ciò ha provocato la reazione della Germania che ha adito la Corte internazionale dell’Aja con il consenso del governo italiano. La CIG, con sentenza del 3 febbraio 2012, general List 143/08 ha condannato la Repubblica italiana per aver violato il principio di immunità degli Stati ammettendo le cause di risarcimento davanti alla sua giurisdizione nazionale. Va precisato che lo Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio, si è sempre schierato in giudizio a fianco della Germania e contro i propri cittadini, e anche in sede internazionale, davanti alla Corte dell’Aja si è difeso con argomenti poco convincenti, contribuendo alla sua soccombenza. La questione delle riparazioni dei danni da guerra sembrava definitivamente chiusa se non fosse intervenuta la nostra Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, l.n. 5/2013, proposta dal Tribunale di Firenze. Con sentenza n. 238/14, essa ha infatti riaffermato i principi fondamentali della nostra Costituzione e, nonostante la pronuncia della CIG, ha ribadito la giurisdizione dei giudici italiani su fatti che costituiscono crimini di guerra e contro l’umanità, anche quando i convenuti siano degli Stati esteri. La Corte ha fatto giustamente prevalere il diritto fondamentale ad un giudice sulla prerogativa dell’immunità giurisdizionale degli Stati. In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale vari processi di merito si sono conclusi con l’accoglimento delle domande di risarcimento delle vittime o dei loro eredi. I risarcimenti pronunciati nelle sentenze variano dai 30.000 ai 100.000 Euro. La questione della fattibilità di un processo civile contro uno Stato per i crimini di guerra commessi può essere quindi considerata definitivamente risolta in positivo. Se necessita di ulteriori informazioni e vuole domandare giudizialmente il risarcimento dei danni subiti da Lei o da un suo parente deceduto a causa della deportazione durante la seconda guerra mondiale non esiti a contattarci via E-mail all’indirizzo risarcimento@jolau.com Per maggiori informazioni su questo argomento specifico SCRIVICI qui

Sul contrasto tra il nuovo art. 93, comma, 1 bis, D.lgs., 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e le norme europee e internazionali vigenti.

PER CONOSCERE GLI SVILUPPI DELLA VICENDA SI VEDA QUESTO ARTICOLO Il decreto legge n. 113, del 4 ottobre 2018 (in G.U. 04/10/2018, n.231), convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 1 dicembre 2018, (in G.U. 03/12/2018, n. 281), ha disposto nel Capo II, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, (art. 29-bis, comma 1, lettera a), l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter all'art. 93 del Codice della Strada. La modifica introdotta dal c.d. Decreto Sicurezza I ha l’intento dichiarato di stanare e punire i “furbetti” delle targhe che immatricolano le loro auto all’estero intestandole a prestanome per risparmiare su bollo, assicurazione e per ostacolare la notifica di sanzioni. Le modifiche introdotte recitano: Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.   1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.   1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.   1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (…) 7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.   7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Quindi, escluse poche eccezioni di cui a breve, chi ha la residenza in Italia da oltre 60 giorni, se rinvenuto alla guida di un veicolo con targa estera, subirà una sanzione pecuniaria e il sequestro del veicolo ex art. 213 CdS. A riguardo si precisa che, a causa di altra criticabile norma del Codice della Strada (art. 207, comma 2 e 2 bis), il trasgressore, per evitare il fermo amministrativo immediato e i conseguenti ulteriori oneri economici, dovrà versare nelle mani dell’agente accertatore una ingente cauzione o pagare immediatamente la sanzione in misura ridotta. Ci si rende subito conto che il divieto così come formulato, rende punibili condotte tutt’altro che fraudolente (o mafiose, come si dovrebbe presumere dall’intitolazione del Capo II del decreto). Basti far riferimento a un caso di cronaca occorso nei primi mesi di vigenza della norma: la madre di uno studente che si è trasferito in Italia per continuare gli studi è andata a trovarlo con la sua macchina. Insieme intraprendono un viaggio fino alla prossima città per visitarla. Al ritorno, la madre, proprietaria dell’auto, è stanca e lascia la guida al figlio. L’auto viene fermata da una pattuglia della Polizia, gli agenti, riscontrati tutti i presupposti di legge applicano la sanzione pecuniaria e il sequestro previsti dall’art. 93 CdS. Si ipotizzi altrimenti il caso in cui uno studente, nell’ambito di un programma ERASMUS, si trasferisca per 10 mesi in Italia e si serva della sua auto straniera. Dopo solo 2 mesi di permanenza sarà passibile di sanzione ai sensi dell’art. 93, comma 1 bis e 7 bis. Ma vediamo le eccezioni previste. Dalla lettura del comma 1 ter, si evince che gli estensori della norma si sono posti il problema delle limitazioni della concorrenza e della libertà di prestazione di servizi nello spazio economico europeo che sarebbero potute derivare dalla introducenda norma e hanno, di conseguenza, escluso dal divieto chi è alla guida di auto concessa in leasing da imprese europee senza sede in Italia e chi guida l’auto del suo datore di lavoro europeo. Con tale eccezione, peraltro, s’introduce già il nuovo inganno a cui i veri evasori potranno ricorrere per continuare nelle loro condotte illecite: sarà sufficiente utilizzare aziende di leasing estere per continuare a condurre auto con targhe estere e non pagare, per esempio il c.d. maxibollo sulle auto di grande cilindrata. Ma il legislatore non ha approfondito di molto lo studio della compatibilità del divieto introdotto dall’art. 93, comma 1 bis, CdS con le norme europee e convenzionali consegnandoci una norma in eclatante contrasto con il diritto alla libera circolazione nello spazio economico UE e il diritto internazionale Convenzionale sulla circolazione dei veicoli.  Quindi, il nuovo illecito introdotto, senza centrare l’obbiettivo dichiarato, colpisce illegittimamente una moltitudine di soggetti che esercitano, come si vedrà appresso, il loro diritto di circolazione comminando pesanti sanzioni. La Direttiva CEE 83/182 sulle franchigie fiscali per l’importazione temporanea di veicoli a motore da altri stati membri, all’art. 3, stabilisce che “È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1 (ndr. imposta sulla circolazione dei veicoli, c.d. Bollo Auto), per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea dei veicoli da turismo, delle roulottes da campeggio, delle imbarcazioni da diporto, degli aerei da turismo e dei velocipedi, alle seguenti condizioni : a) il privato che importa i suddetti beni deve : aa) avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea ; bb) utilizzare i suddetti mezzi di trasporto per uso privato” Per residenza normale l’art. 7, della stessa direttiva, s’intende, “ il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno (...) Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. (…) La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale. La direttiva impone agli Stati membri di astenersi dall’imporre le proprie imposte sulla circolazione di veicoli a persone che per meno di 185 giorni all’anno dimorino sul territorio Italiano o che, pur dimorandovi per un periodo più lungo, mantengano i propri legami personali in un altro Stato membro. Tornando al nostro esempio dello studente peraltro, la direttiva lo considera non residente nel paese ospitante a prescindere dal tempo che ci passa e quindi esentato dall’imposizioni dello stato ospitante. La norma di nuova introduzione vìola così una norma europea direttamente applicabile (vedi Sentenza della Corte di Giustizia – quinta sezione - nella causa Klattner del 29. maggio 1997, C-389/95) e prescinde dal concetto di normale residenza e dai 6 mesi concessi a ogni cittadino EU di circolare con un’auto estera sul territorio italiano. Infatti, punendo il residente in Italia da più di 60 giorni che è alla guida di un’auto con targa estera, di fatto lo si costringe a immatricolare l’auto in Italia e a pagare il bollo auto contravvenendo palesemente alla franchigia dalle imposte di cui sopra. Non solo, il divieto di circolazione sembra confliggere con il diritto di libera circolazione dei cittadini europei (art. 21 TFUE) nonché dei lavoratori (art. 45 TFUE). Infatti le sanzioni previste potrebbero essere un disincentivo a recarsi in Italia p.e. alla ricerca di un nuovo impiego. Pertanto, tutte le sanzioni ex art. 93 CdS emesse in presenza dei requisiti per l’applicazione della franchigia UE sono da considerare illegittime e, avendo sicuramente provocato un danno ingiusto, fanno sorgere in capo allo Stato Italiano una responsabilità per danni derivanti dal contrasto tra la normativa interna e una norma europea direttamente applicabile. Il Giudice chiamato a giudicare su opposizioni a sanzioni amministrative dovrà disapplicare la legge interna incompatibile o, perlomeno, procedere a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché si pronunci sul contrasto. Ma non è solo europea la normativa a cui i presunti trasgressori possono appellarsi per chiedere giustizia. La Convenzione internzionale sulla circolazione dei veicoli, del 8 novembre 1968, ratificata in Italia con L. n. 308/1995 ha tra gli scopi quello di regolare la “circolazione internazionale” dei veicoli tra gli Stati aderenti. In particolare, all’art. 1), dispone: (…) b) un veicolo è detto in "Circolazione internazionale" sul territorio di uno Stato quando: i) appartiene ad una persona fisica o morale che ha la propria residenza fuori di detto Stato; ii) non è immatricolato in detto Stato; iii) e vi è temporaneamente importato; Ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in "circolazione internazionale" ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di rilievo, della quale la Parte contraente può fissare la durata. Segue poi, all’art. 3, c. 3,: “Con riserva delle deroghe previste nell'allegato 1 alla presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV; esse saranno tenute anche a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformità con le disposizioni del capitolo III come attestanti, fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni definite nel suddetto capitolo III.”(testo in italiano allegato alla legge di ratifica n. 308/1995, GU n.174 del 27-7-1995 - Suppl. Ordinario n. 92). Il contrasto con questa Convenzione si avrà tutte le volte in cui il veicolo di proprietà di un residente all’estero ma nella temporanea disponibilità di un residente in Italia sia sottoposto a sequestro ex art. 213 CdS poiché se ne impedisce la circolazione sul territorio italiano. Notoriamente le Convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte, hanno il...

Perché la Germania è obbligata a risarcire i danni dei deportati italiani e delle stragi e a stare in un giudizio dinanzi ad un giudice italiano?

Per maggiori informazioni su questo argomento specifico SCRIVICI qui 8/10/2012 - Dr. Joachim Lau[1] Perché la Germania è obbligata a risarcire i danni dei deportati italiani e delle stragi e a stare in un giudizio dinanzi ad un giudice italiano?   La sentenza della Corte Internazionale emessa in data 3.2.2012 nella causa Germania contro Italia, terzo intervenuto Grecia, 143/08 General List, ha condannato la Repubblica Italiana a rispettare il privilegio dell’immunità giurisdizionale della Repubblica Federale per i gravi crimini a danno dei cittadini italiani di cui lo Stato tedesco si è reso responsabile.[2] ) Tale pronuncia, cui l’Italia deve dare esecuzione in forza dell’articolo 39 della European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes del 29 aprile 1957 mostra i suoi primi effetti. Recentemente la 1. Sezione penale della Corte di Cassazione italiana con riferimento a tale sentenza internazionale ha negato la sua giurisdizione rispetto alla parte civile costituitasi in giudizio penale contro il terzo responsabile, cioè contro la Repubblica Federale [3]), ponendosi volutamente in conflitto con la Sentenza n. 5044/2004 nel caso Ferrini [4]). Non è chiaro se tale cambiamento in forza di una automatica e cieca esecuzione del verdetto dell’Aja sarà riconfermato dalle Sezioni Unite o tramite una relativa legge. Il governo Monti ha infatti varato il disegno di legge n. 5434 alla Camera. Tale progetto mira a riaffermare l’immunità dello stato tedesco dinanzi alle corti italiane per i crimini contro l’umanità della deportazione, del lavoro forzato e delle stragi commessi dal terzo Reich crimini di cui la Germania è responsabile. Il regolamento di questi danni individuali sarebbe esclusivamente rimesso alla discrezionalità della persona che li ha commessi. Intanto lo stato tedesco da 50 anni si è rifiutato e continua tuttora a rifiutarsi di offrire alle vittime ed ai loro familiari un risarcimento e l’accesso alle sue corti. Il governo tedesco pubblicamente dichiara di non essere obbligato ad assumersi una responsabilità giuridica per i suoi gravissimi e riconosciuti illeciti internazionali[5]. Ai cittadini italiani non è nemmeno concesso di godere il diritto al giudice o una parità di trattamento in base al diritto europeo, come recentemente aveva confermato la Corte di Giustizia Europea [6]) .   Il sottoscritto si permette di ricordare che en passant il 3 febbraio 2012 la Corte Internazionale ha negato alle vittime di un grave crimine di guerra e contro l’umanità il diritto di chiedere individualmente un risarcimento dallo stato responsabile, rimandando il tutto alle scelte di politica estera e alle trattative interstatali che, nel caso della deportazione dei cittadini italiani, non hanno prodotto nessun risultato per oltre 60 anni[7]. La risoluzione del conflitto giuridico che la Corte Internazionale propone – al di là di ogni critica giuridica sistematica e dottrinale – potrebbe essere interpretata come un gravissimo attacco al diritto internazionale umanitario, in quanto si pone in profondo dissidio con i recenti strumenti del diritto internazionale umanitario, p.e. con l’articolo 8 comma 2 b XIV dello Statuto di Roma[8].   Bisogna comunque ribadire che la motivazione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5044/2004 nel caso Ferrini non ha perso la sua valenza nemmeno a seguito della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012. Essa trova il suo fondamento nell' articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nonché nell'articolo 15 del trattato di Pace di Parigi del 1947, nell' art 14 del Patto per i diritti civile, nell’ art. 6 della CEDU, nell' articolo 1 comma 3 della CARTA ONU e nell'art 24 della Costituzione italiana. Soprattutto, bisogna osservare che l’accertamento della prassi internazionale in tema di immunità appare molto criticabile. Anche dopo la decisione dell’Aja le corti nazionali continueranno in sede civile a emettere delle pronunce di condanna a carico degli stati stranieri responsabili di gravi crimini, negando loro ogni privilegio di immunità[9].   Purtroppo nella causa Ferrini e nelle altre cause dinanzi alle corti italiane non sono stati discussi elementi che - a parere del sottoscritto - rappresentano un ulteriore fondamento per la competenza giurisdizionale del giudice italiano e che garantiscono alle vittime, in relazione ai specifici fatti della seconda guerra mondiale, non soltanto il diritto al ristoro ma anche l’accesso ad un giudice che possa determinare il debito dello stato tedesco: L’accordo sui debiti del Reich del 27.2.1953 e il protocollo di Parigi del 23.10.1954. [10] La questione deve essere discussa nell’ambito del principio generalmente riconosciuto dal diritto internazionale, in relazione alla esplicita o implicita accettazione della giurisdizione di un Tribunale nazionale da parte di un altro Stato [11]), applicabile direttamente dal giudice italiano ex art. 10 della Cost.. Tale principio sussiste in base al diritto consuetudinario internazionale, come risulta dal lavoro della International Law commission , nella “Draft article 8 “ Jurisdiction may be exercised against a State which consents to its exercise” A State may give consent… .. by an express provision in a treaty or an International agreement or in a written contract in respect of one or more types of cases” [12]) La sua sussistenza è dimostrata dall’art. 2 della Convenzione Europea sulla immunità del 1972 di Basilea. Tale principio è stato trasfuso nell'art. 4 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato) che recita “Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata”. La ILC aveva accertato che sussiste una prassi generale degli Stati secondo la quale la competenza giurisdizionale nei confronti di uno stato straniero può essere esercitata con il suo consenso sia con la sua espressa o implicita rinuncia al privilegio di immunità. [13] Appare molto strano che dinanzi alla Corte Internazionale né l'Italia né la Germania abbiano voluto discutere una tale rinuncia in relazione ai diritti individuali dei cittadini italiani  rispetto all’ articolo 5 , 17 e allegato VIII dell’Accordo di Londra del 1953[14]) per il regolamento dei debiti del Reich, convenzione ratificata e firmata in Italia soltanto nel 1966. Invano si cercano nella motivazione della sentenza del 3.2.2012 le circostanze e i fatti specifici che avevano posto le condizioni di tale trattato internazionale, il quale deve essere visto in collegamento con la restituzione della sovranità alla Germania Federale nel 1954 e l’obbligo della Germania non solamente di risarcire i cittadini italiani per i danni derivanti dalla sua occupazione bellica ma anche l’obbligo di accettare che i suoi beni esteri saranno resi disponibili per misure di pignoramento in funzione di un risarcimento dei creditori stranieri (Deutschlandvertrag Teil 6 Artikel 1 e 3 ) [15] Il fatto che tale strumento internazionale non sia stato oggetto di approfondita discussione dinanzi alla Corte limita notevolmente la portata e il significato della stessa sentenza ex art. 59 dello Statuto della Corte perché “The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.” . Questo comporta una limitazione dell’ effetto del giudicato limitato ai fatti e diritti della causa che sono menzionati nella sentenza. Un’estrema divergenza tra la realtà storica e giuridica e la motivazione della sentenza internazionale potrebbe costituire un motivo per chiedere ex art 60 dello Statuto un chiarimento alla Corte. In ogni caso, il giudice nazionale che deve applicare non solo il diritto internazionale consuetudinario ex. art 10 Cost., ma anche gli atti internazionali ratificati in Italia ex art. 87 e 11 Cost. deve valutare se in base a una esplicita o implicita accettazione della giurisdizione italiana da parte della Germania debba essere rigettata l’eccezione di immunità dello Stato tedesco nonostante la sentenza della Corte internazionale.   Andiamo in ordine storico: Con l’atto finale della Conferenza di Pace di Vienna del 1815 per gli stati europei ex articolo 118 § 15 è diventata vincolante la dichiarazione dell’8 febbraio 1815[16]), ,  ove si mette al bando la schiavitù in ogni sua forma e si promettono reciprocamente la sua abolizione e il diritto e obbligo delle corti di sorvegliare il divieto: In seguito alla conferenza sul Congo tenuta a Berlino nel 1884 è stato introdotto in Germania l’articolo 234 del Codice Penale, che vieta la schiavitù [17]. Con la legge introduttiva del codice civile tedesco nel 1896 è stato ammesso (all’art. 12 EGBGB) un rinvio alla legge civile del luogo dell’illecito, e quindi nel caso delle stragi e della deportazione durante la occupazione tedesca anche il giudice tedesco dovrebbe applicare la legge italiana. Il 1 gennaio 1900 entra in vigore in Germania il Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), il Codice civile tedesco che stabilisce la responsabilità civile degli enti privati e pubblici, incluso il fisco nei confronti di terzi per i fatti illeciti e i danni causati dai relativi rappresentanti legali e del patrone per i suoi impiegati , Art, 839 BGB. Tra il 1907 e il 1910 l’Italia e la Germania firmano e ratificano la Convenzione dell’Aja sugli usi nella guerra terrestre, che obbliga gli stati a risarcire i danni dagli illeciti commessi dalle loro truppe di occupazione e vieta l’uccisione della popolazione civile e il lavoro forzato e inibisce agli stati belligeranti di abolire, annullare o dichiarare non azionabili le pretese dei cittadini appartenenti allo stato nemico (art. 23 H del IV. Protocollo). Tale diritto durante la seconda guerra mondiale è considerato già diritto internazionale generalmente riconosciuto. Dopo l’armistizio del 8 settembre 1943 le truppe tedesche catturano e deportano il più possibile civili ed ex militari italiani, dichiarati in seguito civili obbligati al lavoro in Germania nei campi di concentramento, in campi di lavoro e campi di rieducazione ove questi sono tenuti in condizioni di schiavitù, prevalentemente per farli lavorare nell’industria bellica tedesca. Soltanto nei primi tre mesi muoiono circa 50 000 deportati per effetto degli stenti e delle condizioni disumane, in media ogni deportato ha perso 9 kg di peso, secondo una statistica delle SS, - come erano precisi questi signori! - consegnata all’ambasciatore di Mussolini a Berlino. Circa 150.000 non sono tornati a casa e secondo una stima personale del sottoscritto altre circa 150.000 deportati dopo il loro rimpatrio hanno avuto soltanto una vita breve, arrivando al massimo a 40/45 anni. Dopo la seconda guerra mondiale nel 1947 viene stipulato a Parigi il Trattato di Pace tra gli alleati e l’Italia. La Germania non vi parteciperà. Lo stato italiano rinuncia a favore della Germania per se stesso e per i suoi cittadini a tutte le pretese che derivano dalla seconda guerra mondiale (art. 77 comma 4). La Germania in seguito non ha firmato questo trattato e non lo ha nemmeno convalidato nell’ Articolo 2 comma 2 del Deutschlandvertrag- Überleitungsvertrag del 23.10.1954 – stipulato per porre fine all’occupazione da parte dei tre alleati USA, Gran Bretagna e Francia. La rinuncia unilaterale dell’Italia anche alla luce dell’art 89 del Trattato di Parigi 1947 non ha nessun effetto sul diritto al risarcimento dei cittadini italiani. Anzi, la Repubblica federale tedesca nella sesta parte del Deutschlandvertrag promette di pagare il danno dell’occupazione bellica anche nei confronti dell’Italia in un futuro trattato di pace in cui sarà definito il destino della Germania finora divisa. Anche gli accordi di Bonn del 1961 non hanno regolato l’indennizzo dei deportati italiani, fatta eccezione per l’assunzione da parte della Repubblica italiana dell’obbligo di firmare e ratificare l’accordo di Londra del 27 febbraio 1953 sui debiti del Reich, firma e ratifica che si sono avute nel 1966. E’ importante sottolineare che questo accordo tra più stati stipulato a Londra è una convenzione quadro (Rahmenvertrag), che vale per tutti i futuri regolamenti dei debiti del Reich, inclusi i danni derivanti dalla occupazione tedesca (cfr. art. 5 comma 2 e 4 e Allegato VIII dell’accordo di Londra). L’accordo prevedeva principalmente due modalità di regolare il debito tedesco: sia mediante un regolamento globale - intesa tra lo stato creditore e lo stato debitore - sia mediante una decisione giudiziaria o arbitrale (Art. 3 lett. K+L ).   Lo scopo principale di questo accordo era da un lato di garantire alla Germania ovest il ritorno sui mercati mondiali senza che il patrimonio estero tedesco potesse subire sequestri o espropriazioni per i danni di guerra e i debiti che la Germania aveva contratto prima della guerra e dall’altro lato di assicurare...

Sentenza CGEU – EUGH Urteil – C-145/99 del 7.3.2002

La Corte Europea ha condannato lo Stato membro  Italia per la mancata trasposizione della direttiva CEE n. 249/77  e il contrasto della normativa nazionale con gli artt. 52 (poi 43) e 59 (poi 49) del Trattato CE ostacolando così per decenni lo stabilimento in Italia di avvocati stranieri (UE). Link DE:  EUGH Urteil 7.3.2002 Link ITA: CGEU 145. 99 del 7.3.2002

Sentenza Ferrini 5044-04

La prima sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato la competenza giurisdizionale dei giudici italiani sulle domande di risarcimento del danno subito dalle vittime italiane dei crimini di guerra perpetrati dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Link: Sentenza Ferrini 5044-04

Sentenza Corte Costituzionale, n. 238 del 22.10.2014

La celebre pronuncia della Corte Costituzionale che, in applicazione dei controlimiti costituzionali, ha confermato la giurisdizione dei giudici italiani sulle domande di risarcimento proposte da ex deportati italiani (IMI) contro la Repubblica Federale Tedesca per i danni da questi subiti durante la deportazione e i lavori forzati nei Lager e nei campi di sterminio nazisti. La sentenza della Corte Costituzionale osta così all'ingresso, nell'ordinamento italiano, della sentenza della Corte Internzionale di Giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012 che aveva condannato lo Stato Italiano per aver ammesso le domande di risarcimento contro lo Stato tedesco davanti alla propria giurisdizione e che avrebbe in tal modo violato il principio di immunità degli stati esteri davanti alle giurisdizione di un altro stato. Link download: Sentenza n. 238-2014 (ITA)  Link download: Urteil Italienisches Verfassungsgericht 238_2014_(DE)